Art. 4

Monitoraggio delle ripercussioni ambientali

In vigore dal 3 mar 2006
Monitoraggio delle ripercussioni ambientali 1.   I titolari dell’autorizzazione garantiscono la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, come specificato nell’allegato alla presente decisione. 2.   I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e i risultati delle attività di monitoraggio. Le relazioni indicano chiaramente quali parti del testo vanno considerate riservate, fornendo al riguardo una motivazione verificabile conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Le parti riservate delle relazioni in questione sono presentate in documenti distinti.
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