Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 28 feb 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; vengono sciolti non appena eseguito il mandato. 3.   Il presidente può invitare esperti aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno, nonché osservatori, anche dei paesi in via di adesione (3), a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi, qualora ciò sia utile e/o necessario. 4.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione chiede la riservatezza. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente in una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (4). 7.   La Commissione provvede alla segreteria del gruppo e di qualsiasi sottogruppo creato ai sensi dell’, paragrafo 2, della presente decisione. 8.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella/e lingua/e di lavoro del gruppo, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo. I documenti di lavoro sono pubblicati nelle diverse versioni linguistiche disponibili.
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