Art. 2
Funzioni
In vigore dal 28 feb 2006
Funzioni
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione attinente alla politica di miglioramento della regolamentazione e all’elaborazione dei relativi provvedimenti a livello sia nazionale sia europeo.
Il gruppo ha il compito di:
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costituire un’efficace interfaccia tra la Commissione e le autorità nazionali, al fine di aiutare la Commissione a migliorare il contesto normativo per le imprese, l’industria, i consumatori, le parti sociali e i cittadini in generale,
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contribuire alla diffusione delle prassi ottimali adottate, sia a livello nazionale sia a livello dell'UE, per migliorare la normativa in ambito europeo,
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rafforzare la collaborazione tra Commissione e Stati membri per consentire l’attuazione di una migliore normativa a livello nazionale, specie esaminando insieme come la legislazione dell’UE viene recepita ed attuata dagli Stati membri (ad esempio mediante l’inserimento di ulteriori requisiti o procedure al momento del recepimento),
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contribuire all’elaborazione di un insieme coerente di indicatori comuni, in modo da seguire i progressi compiuti per migliorare qualitativamente il quadro normativo a livello dell’UE e nei singoli Stati membri, come base per un’analisi comparata dei rispettivi programmi nazionali volti a conseguire gli obiettivi di Lisbona,
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fornire alla Commissione una consulenza su questioni attinenti al miglioramento della regolamentazione, quali in particolare: la semplificazione; la valutazione dell’impatto economico, sociale ed ambientale, inclusi i costi amministrativi; i processi consultivi e i vari modi di procedere ad una regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:210:oj#art-2