Art. 5

Spese di riunione

In vigore dal 28 feb 2006
Spese di riunione La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme interne sul rimborso spese di esperti esterni. La Commissione rimborsa le spese di un membro del gruppo per Stato membro. I membri non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.
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Spese di riunione (Art. 5 Decisione (UE) 2006/210) — Testo vigente | Portale Normativo