Art. 5
Spese di riunione
In vigore dal 28 feb 2006
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le norme interne sul rimborso spese di esperti esterni. La Commissione rimborsa le spese di un membro del gruppo per Stato membro. I membri non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo da parte dei servizi competenti della Commissione.
Storico versioni
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