Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 feb 2006
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «allevamento di bovini»: un’azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini; b) «praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (con il termine «temporaneo» si intende in genere un periodo inferiore a 4 anni); c) «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais insilato, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno; d) «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.
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