Art. 1
In vigore dal 28 feb 2006
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall’Austria, con lettera del 3 novembre 2005, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, frase introduttiva e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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