Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 feb 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«allevamento di bovini»: un’azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
b)
«praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (con il termine «temporaneo» si intende in genere un periodo inferiore a 4 anni);
c)
«coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais insilato, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno;
d)
«barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:189:oj#art-2