Art. 10
Condizioni per i movimenti
In vigore dal 17 feb 2006
Condizioni per i movimenti
1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli o 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria o altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell'immissione sul mercato o dell'esportazione verso paesi terzi.
Storico versioni
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