Art. 7

Deroghe per le uova da cova

In vigore dal 17 feb 2006
Deroghe per le uova da cova 1.   In deroga all', paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare: a) il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d'incubazione designato sul territorio dello Stato membro interessato; b) l'invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d'incubazione situati al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, purché: i) le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali: — non sospettati di infezione col virus dell'influenza aviaria, — risultati negativi a un'indagine sierologica dell'influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5% con un'affidabilità non inferiore al 95 %; ii) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE. 2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell'allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura: «La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/115/CE della Commissione».
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