Art. 11

Rispetto delle norme

In vigore dal 17 feb 2006
Rispetto delle norme Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione. Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1. Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull'epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione e in ogni caso informa preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla programmata revoca delle misure conformemente all'.
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Rispetto delle norme (Art. 11 Decisione (UE) 2006/115) — Testo vigente | Portale Normativo