Art. 5
In vigore dal 20 gen 2006
1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione in forza dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE è rimborsato entro il termine fissato nell’ordine di recupero emesso a norma dell’articolo 81 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario.
2. Qualsiasi ritardo nel rimborso determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo recupero. Il tasso d’interesse applicabile è quello stabilito all’, paragrafo 1, della presente decisione.
3. Le rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE sono operate fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e all’, paragrafo 1, della presente decisione, nonché fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato come previsto all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.
Storico versioni
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