Art. 4
In vigore dal 20 gen 2006
1. L’entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera b), della decisione 2004/904/CE per irregolarità sporadiche o sistemiche è determinata, per quanto possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all’importo della spesa erroneamente imputata al Fondo tenuto conto del principio di proporzionalità.
2. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l’importo della spesa irregolare o qualora la soppressione totale della spesa in questione sia una misura sproporzionata, la Commissione stabilisce le rettifiche finanziarie su una delle seguenti basi:
a)
per estrapolazione, attraverso un campione rappresentativo di operazioni con caratteristiche omogenee,
oppure
b)
su base forfettaria, valutando in tale ipotesi l’importanza dell’infrazione alle norme, nonché l’entità e le conseguenze finanziarie dell’irregolarità riscontrata.
3. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE.
4. Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere alla richiesta di osservazioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE è fissato a due mesi. In casi debitamente giustificati, la Commissione può accordare un periodo più lungo.
5. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame dei fascicoli pertinenti, che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d’accordo con la Commissione, limitare detto esame ad una porzione o ad un campione adeguato dei fascicoli di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini stabiliti.
6. Nei casi in cui la Commissione abbia sospeso i pagamenti a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE o se al termine del periodo stabilito al paragrafo 4 sussistono ancora le ragioni che hanno giustificato la sospensione, oppure se lo Stato membro interessato non ha comunicato alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alle irregolarità, si applica l’articolo 26, paragrafo 3.
7. Gli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie sono specificati all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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