Art. 1
In vigore dal 20 gen 2006
1. Le indagini sulle irregolarità sistemiche condotte a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, riguardano tutti i progetti che potrebbero esserne oggetto.
2. Quando sopprimono in tutto o in parte il contributo comunitario, gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità, nonché della perdita finanziaria per il Fondo.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in allegato alla relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, l’elenco delle procedure di soppressione del contributo avviate nel corso dell’esercizio precedente.
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