Art. 4

Base dati informatizzata

In vigore dal 18 gen 2006
Base dati informatizzata 1.   L’autorità competente inserisce nella base dati informatizzata relativa ai bovini, di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000, le autorizzazioni concesse in virtù dell’ della presente decisione, specificando gli allevamenti cui sono concesse. 2.   Nel comunicare la nascita di ciascun animale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, i detentori forniscono all’autorità competente le informazioni relative a tutti gli animali cui, in virtù della presente direttiva, non sono stati ancora apposti i marchi auricolari. 3.   Gli animali cui, al momento di comunicarne la nascita, non sono stati apposti i marchi auricolari, vengono inseriti dall’autorità competente nella base dati informatizzata relativa ai bovini come animali privi di marchio.
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