Art. 2

Requisiti per la concessione di autorizzazioni

In vigore dal 18 gen 2006
Requisiti per la concessione di autorizzazioni 1.   Gli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui all’, se sono certi che siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’azienda pratica l’allevamento all’aperto e le vacche nutrici vengono allevate in maniera estensiva; b) l’area in cui vengono tenuti gli animali è caratterizzata da considerevoli svantaggi naturali, e conseguentemente i contatti fisici con gli esseri umani sono ridotti; c) gli animali non sono abituati a contatti regolari con gli esseri umani e si comportano in maniera fortemente aggressiva; d) una volta apposti i marchi auricolari ciascun vitello può essere chiaramente assegnato alla rispettiva madre. 2.   Gli Stati membri possono fissare criteri supplementari, segnatamente per restringere le autorizzazioni di cui all’ a particolari aree geografiche o a specifiche razze vaccine. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se applicano la presente direttiva e la informano di qualsiasi criterio supplementare previsto in virtù del paragrafo 2.
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