Art. 1

Autorizzazione alla proroga del termine per l'apposizione dei marchi

In vigore dal 18 gen 2006
Autorizzazione alla proroga del termine per l'apposizione dei marchi Gli Stati membri possono autorizzare le aziende a prorogare a sei mesi il termine massimo di cui all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l'apposizione di marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione di latte, premesso che siano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
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Autorizzazione alla proroga del termine per l'apposizione dei marchi (Art. 1 Decisione (UE) 2006/28) — Testo vigente | Portale Normativo