Art. 3

Condizioni di immissione in commercio

In vigore dal 16 gen 2006
Condizioni di immissione in commercio Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro tipo di granturco, ma non per la coltivazione e per l’alimentazione umana o animale, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni: a) l’autorizzazione ha una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio; b) l’identificatore unico del prodotto è MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6; c) fatto salvo l’articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell’autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento; d) fatti salvi i requisiti specifici di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato MON 863 × MON 810» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non fissino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta; e) finché non sia stata autorizzata l’immissione in commercio del prodotto a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un’etichetta o in un documento che accompagna il prodotto.
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Condizioni di immissione in commercio (Art. 3 Decisione (UE) 2006/47) — Testo vigente | Portale Normativo