Art. 2
Prodotto
In vigore dal 16 gen 2006
Prodotto
Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali o come ingredienti di altro prodotto (di seguito «il prodotto») sono costituiti da semi di granturco (Zea mays L. MON 863 × MON 810) ottenuti con metodi di riproduzione convenzionali dalle linee MON 863 e MON 810. Il granturco MON 810 e il granturco MON 863 sono descritti, rispettivamente, nelle decisioni 98/294/CE e 2005/608/CE.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:47(1):oj#art-2