Art. 5

Applicabilità

In vigore dal 16 gen 2006
Applicabilità La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’ come alimento o mangime o come ingrediente di alimenti o mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e comprenda un metodo di rilevamento del prodotto convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.
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Applicabilità (Art. 5 Decisione (UE) 2006/47) — Testo vigente | Portale Normativo