Art. 5
Applicabilità
In vigore dal 16 gen 2006
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione di una decisione comunitaria che autorizzi l’immissione in commercio del prodotto di cui all’ come alimento o mangime o come ingrediente di alimenti o mangimi a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e comprenda un metodo di rilevamento del prodotto convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:47(1):oj#art-5