Art. 6

In vigore dal 7 dic 2005
1.   La Francia, l’Irlanda e l’Italia informano la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure previste e già adottate per conformarvisi. 2.   Le informazioni relative al recupero sono trasmesse utilizzando il questionario di cui all’allegato 1.
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