Art. 3
In vigore dal 7 dic 2005
Gli aiuti di cui all’, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato, nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.
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