Art. 5
In vigore dal 7 dic 2005
1. La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’.
2. Il recupero è effettuato senza indugio e con le procedure applicabili in diritto interno, a condizione che consentano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione.
3. Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono messi a disposizione dei beneficiari fino a quella dell’effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
5. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’ di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi.
Storico versioni
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