Art. 5

Concezione e struttura

In vigore dal 2 dic 2005
Concezione e struttura 1.   Ciascuna parte garantisce che i dati conservati nel registro di cui all' siano presentati sia in forma aggregata che in forma disaggregata per consentire di cercare e individuare le emissioni e i trasferimenti in base agli elementi seguenti: a) impianto e ubicazione geografica di quest'ultimo; b) attività; c) proprietario o gestore e, se del caso, impresa; d) sostanza inquinante o rifiuti, a seconda dei casi; e) ciascuno dei comparti ambientali in cui la sostanza inquinante è emessa; f) come indicato all', paragrafo 5, la destinazione del trasferimento e, se del caso, l'operazione di smaltimento o di recupero per i rifiuti. 2.   Ciascuna parte garantisce inoltre che i dati possano essere cercati e individuati in base alle fonti diffuse contemplate nel registro. 3.   Ciascuna parte predispone il proprio registro tenendo conto della possibilità di un ampliamento futuro e garantendo che siano accessibili al pubblico i dati relativi ad almeno i dieci anni di riferimento precedenti. 4.   Il registro è predisposto in modo da consentirne la consultazione più agevole possibile da parte del pubblico con mezzi elettronici quale Internet. In condizioni operative normali, esso deve mettere a disposizione le informazioni in maniera continua e immediata con mezzi elettronici. 5.   Ciascuna parte dovrebbe inserire nel proprio registro collegamenti con le proprie banche dati esistenti e accessibili al pubblico su temi connessi alla tutela dell'ambiente. 6.   Ciascuna parte inserisce nel proprio registro collegamenti con i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti delle altre parti del protocollo e, ove possibile, con quelli di altri paesi.
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Concezione e struttura (Art. 5 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo