Art. 4
Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
In vigore dal 2 dic 2005
Elementi fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
Ai sensi del presente protocollo, ciascuna parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:
a)
distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
b)
consente di presentare i dati relativi alle fonti diffuse;
c)
presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
d)
tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
e)
comprende informazioni sui trasferimenti;
f)
si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
g)
contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
h)
è coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
i)
permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
j)
è costituito da una banca dati strutturata e informatizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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