Art. 22

Controllo dell'osservanza del protocollo

In vigore dal 2 dic 2005
Controllo dell'osservanza del protocollo Nella sua prima sessione, la riunione delle parti stabilisce per consenso procedure di cooperazione e meccanismi istituzionali di natura extragiudiziale, non contenziosa e consultiva volti a valutare e promuovere l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo e ad affrontare i casi di mancata osservanza. Nello stabilire tali procedure e meccanismi, la riunione delle parti esamina tra l'altro l'opportunità di accettare informazioni trasmesse dal pubblico su questioni connesse al presente protocollo.
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Controllo dell'osservanza del protocollo (Art. 22 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo