Art. 20
Emendamenti
In vigore dal 2 dic 2005
Emendamenti
1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Le proposte di emendamento del presente protocollo sono valutate durante una sessione della riunione delle parti.
3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente protocollo è comunicata per iscritto al segretariato, che la trasmette a tutte le parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente protocollo e per i quali il protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari almeno sei mesi prima della sessione durante la quale sarà presentata per l'adozione.
4. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per raggiungere un accordo per consenso sulle proposte di emendamento del presente protocollo. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti alla sessione e votanti.
5. Ai fini del presente articolo, per «parti presenti e votanti» s'intendono le parti presenti che esprimano un voto favorevole o contrario.
6. Il segretariato comunica qualsiasi emendamento del presente protocollo adottato a norma del paragrafo 4 al depositario, che lo trasmette a tutte le parti, agli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente protocollo e per i quali il protocollo non sia ancora entrato in vigore e ai firmatari.
7. Ogni emendamento che non riguardi un allegato entra in vigore, per le parti che lo hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno tre quarti delle parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.
8. Qualora una parte non accetti un emendamento riguardante un allegato, essa ne informa per iscritto il depositario entro dodici mesi dalla data di trasmissione dell'emendamento da parte del depositario medesimo. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione, e in tal caso l'emendamento dell'allegato entra in vigore per la parte interessata.
9. Allo scadere di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 6, l'emendamento di un allegato entra in vigore per le parti che non hanno presentato una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 8, a condizione che in quel momento non più di un terzo delle parti che erano tali al momento dell'adozione dell'emendamento abbia presentato una notifica relativa ad esso.
10. Se un emendamento di un allegato è collegato direttamente a un emendamento del presente protocollo, il nuovo emendamento entra in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento del protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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