Art. 23

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 2 dic 2005
Risoluzione delle controversie 1.   Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente protocollo sorga una controversia fra due o più parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie da esse ritenuto opportuno. 2.   All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, o in qualsiasi momento successivo, uno Stato può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo: a) il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia; b) la procedura di arbitrato definita nell'allegato IV. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica possono rendere una dichiarazione di effetto equivalente con riferimento all'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b). 3.   Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione indicati nel paragrafo 2, la controversia viene deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le parti non decidano diversamente.
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Risoluzione delle controversie (Art. 23 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo