Art. 3
In vigore dal 28 nov 2005
Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.
L’Austria svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi il quantitativo massimo indicato nell'allegato.
Qualora ricevano una domanda a norma dell', gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporta il superamento del quantitativo massimo.
Storico versioni
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