Art. 2
In vigore dal 28 nov 2005
Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’ ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare le sementi, salvo che:
a)
vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di commercializzare il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure
b)
il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.
Storico versioni
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