Art. 2

In vigore dal 28 nov 2005
Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’ ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare le sementi, salvo che: a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di commercializzare il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure b) il quantitativo totale di cui è autorizzata la commercializzazione in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:841:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo