Art. 1
In vigore dal 28 nov 2005
La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento duro invernale che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 15 novembre 2005, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:
a)
la facoltà germinativa non sia inferiore al 75 % del seme puro;
b)
l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale o dell’esame effettuato in conformità dell', paragrafo 1, punto F, lettera d) e punto G, lettera d) della direttiva 66/402/CEE;
c)
tali sementi siano state commercializzate per la prima volta in conformità dell' della presente decisione.
Storico versioni
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