Art. 3

In vigore dal 19 ott 2005
1.   Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume trattate o parti di piume trattate importate dal territorio della Turchia siano accompagnate da un documento commerciale da cui risulti che hanno subito il trattamento di cui all’, paragrafo 1, lettera b). 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle piume decorative trasformate, alle piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché nei certificati veterinari o nei documenti commerciali che accompagnano le partite di prodotti di cui all’ sia inclusa la seguente dichiarazione: «Prodotto di origine avicola conforme all’ della decisione 2005/733/CE della Commissione».
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/733 — Testo vigente | Portale Normativo