Art. 2

In vigore dal 19 ott 2005
1.   In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei seguenti prodotti: a) prodotti a base di carne consistenti di o contenente carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna di allevamento e selvatica, allorché la carne di tali specie ha subito uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE; b) piume e parti di piume che, in seguito al trattamento di cui all’allegato I, punto 55, del regolamento (CE) n. 1774/2002, non sono più considerate non trasformate; c) campioni raccolti da qualsiasi altro tipo di volatile che siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente sotto la responsabilità delle autorità competenti turche a un laboratorio approvato in uno Stato membro per diagnosi di laboratorio. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VII, capitolo II, parte C, capitolo III, parte C, capitolo IV, parte B, capitolo VI, parte C, e del capitolo X, parte B, nonché dell’allegato VIII, capitolo II, parte C, capitolo VII, parte B, punto 5, e capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002. 3.   In deroga al divieto di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovoprodotti pastorizzati destinati al consumo umano conformemente a quanto stabilito nella decisione 97/38/CE.
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