Art. 1
In vigore dal 19 ott 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:
1)
pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna d’allevamento e selvatica e volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi i volatili che accompagnano il proprietario (volatili da compagnia); e
2)
prodotti derivati dalle specie avicole di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:733:oj#art-1