Art. 1

In vigore dal 19 ott 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di: 1) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna d’allevamento e selvatica e volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi i volatili che accompagnano il proprietario (volatili da compagnia); e 2) prodotti derivati dalle specie avicole di cui al paragrafo 1.
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