Art. 3
In vigore dal 13 ott 2005
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:710:oj#art-3