Art. 1
In vigore dal 13 ott 2005
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Romania di:
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pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi i volatili da compagnia e le uova da cova di tali specie,
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le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento,
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le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie,
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alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie,
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uova destinate al consumo umano,
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trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e
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piume e parti di piume non trasformate.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 dal primo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (1) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità dell’, paragrafo 2, della decisione 2005/710/CE della Commissione.
(1) Cancellare a seconda del caso.»
"
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione.
Storico versioni
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