Art. 2
In vigore dal 13 ott 2005
Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Storico versioni
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