Art. 23
Successione giuridica generale
In vigore dal 20 set 2005
Successione giuridica generale
1. La CEPOL istituita dalla presente decisione è il successore giuridico generale per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dalla CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 7, l’accordo relativo alla sede, concluso ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2000/820/GAI, resta in vigore per la CEPOL istituita dalla presente decisione fino all’abrogazione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:681:oj#art-23