Art. 23 · Successione giuridica generale

Art. 23

Successione giuridica generale

In vigore dal 20 set 2005
Successione giuridica generale 1.   La CEPOL istituita dalla presente decisione è il successore giuridico generale per quanto riguarda tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite dalla CEPOL istituita ai sensi della decisione 2000/820/GAI. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 7, l’accordo relativo alla sede, concluso ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione 2000/820/GAI, resta in vigore per la CEPOL istituita dalla presente decisione fino all’abrogazione.
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