Art. 11

Direttore

In vigore dal 20 set 2005
Direttore 1.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato da un comitato di selezione, per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta. Il consiglio di amministrazione fissa le norme concernenti la selezione dei candidati. Tali norme sono approvate dal Consiglio prima della loro entrata in vigore. 2.   Il consiglio di amministrazione può decidere di rinnovare il mandato del direttore. 3.   Il consiglio di amministrazione può rimuovere il direttore dal suo incarico. 4.   Il direttore è responsabile dell’amministrazione quotidiana dei lavori della CEPOL. Sostiene l’operato del consiglio di amministrazione. Il direttore: a) esercita, riguardo al personale, i poteri di cui all’, paragrafo 3; b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento della CEPOL secondo le disposizioni della presente decisione; c) redige il progetto preliminare di bilancio, il progetto preliminare di relazione annuale e il progetto preliminare di programma di lavoro da presentare al consiglio di amministrazione; d) esegue il bilancio; e) mantiene i contatti con i pertinenti servizi degli Stati membri; f) coordina l’attuazione del programma di lavoro; g) svolge qualunque altra funzione conferitagli dal consiglio di amministrazione. 5.   Il direttore risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione. 6.   Su richiesta del Consiglio, il direttore riferisce sull’esercizio delle sue funzioni. Può fare altrettanto su richiesta del Parlamento europeo. 7.   Il direttore negozia un accordo relativo alla sede con il governo dello Stato membro ospitante e lo presenta per approvazione al consiglio di amministrazione.
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