Art. 3
Definizioni
In vigore dal 15 set 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione, sono applicabili le definizioni seguenti:
a)
«indennizzo rapido e adeguato»: il pagamento entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al valore di mercato (prezzo che il proprietario avrebbe normalmente potuto ottenere dall’animale immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto della sua attitudine, della sua qualità e della sua età) che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, del loro abbattimento o della loro distruzione;
b)
«pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati ai prezzi di mercato in vigore prima dell’apparizione della febbre catarrale degli ovini;
c)
«pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi di cui all', paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio di animali nelle aziende agricole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:660:oj#art-3