Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 set 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione, sono applicabili le definizioni seguenti: a) «indennizzo rapido e adeguato»: il pagamento entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al valore di mercato (prezzo che il proprietario avrebbe normalmente potuto ottenere dall’animale immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto della sua attitudine, della sua qualità e della sua età) che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, del loro abbattimento o della loro distruzione; b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati ai prezzi di mercato in vigore prima dell’apparizione della febbre catarrale degli ovini; c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi di cui all', paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio di animali nelle aziende agricole.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2005/660) — Testo vigente | Portale Normativo