Art. 2
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo
In vigore dal 15 set 2005
Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo
Il Portogallo deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e 2005:
1)
per il 50 % delle spese sostenute per:
a)
l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti all’abbattimento obbligatorio dei loro animali ai sensi delle misure di lotta contro i focolai di febbre catarrale degli ovini apparsi nel 2004, in conformità delle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e della presente decisione;
b)
le spese connesse alle misure di distruzione degli animali contaminati, alla disinfestazione e alle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione, alle condizioni rispettivamente previste dall’, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e dall’, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione;
2)
per il 100 % delle spese sostenute per le forniture di vaccini, alle condizioni previste dall', paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.
Storico versioni
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