Art. 5
Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 13 set 2005
Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità
1. Il concorso finanziario comunitario previsto dall’ riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all’allegato I.
2. Il mancato rispetto da parte delle autorità spagnole del termine di pagamento di cui all’, lettera a), determina una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole seguenti:
—
25 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 91 e 105 giorni dopo l’abbattimento degli animali;
—
50 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 106 e 120 giorni dopo l’abbattimento degli animali;
—
75 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 121 e 135 giorni dopo l’abbattimento degli animali;
—
100 % di riduzione per pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l’abbattimento degli animali.
Tuttavia, la Commissione può applicare uno scaglionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o uguali a zero, in presenza di determinate condizioni particolari di gestione per alcune misure o di giustificazioni fondate fornite dalla Spagna.
3. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall’ esclude:
a)
l’imposta sul valore aggiunto;
b)
le retribuzioni di funzionari o agenti pubblici;
c)
le spese connesse all’utilizzazione di attrezzature pubbliche, ad eccezione dei materiali consumabili;
d)
gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori;
e)
gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi all’abbattimento, in violazione delle regole comunitarie;
f)
gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici aziendali, ai costi di infrastruttura e i costi connessi alle perdite economiche e alla disoccupazione associati alla presenza della malattia o al divieto di ripopolazione.
Storico versioni
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