Art. 7
Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione
In vigore dal 13 set 2005
Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione
La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l’attuazione delle misure di cui all’ e le spese relative.
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