Art. 6
Entità del contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 1 set 2005
Entità del contributo finanziario della Comunità
1. La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese di analisi di laboratorio sostenute dagli Stati membri, cioè per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti.
2. L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è di 20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e di 30 EUR per sierotipizzazione di isolati pertinenti.
3. Il contributo finanziario della Comunità non supera gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dell’indagine.
Storico versioni
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