Art. 7
Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 1 set 2005
Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità
1. Il contributo finanziario di cui all’ viene assegnato agli Stati membri a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:
a)
entro il 1o ottobre 2005 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;
b)
entro il 31 gennaio 2006 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi di indagine;
c)
al più tardi entro il 31 ottobre 2006 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti durante il periodo 1o ottobre 2005-30 settembre 2006; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato II;
d)
l’indagine viene eseguita in modo efficace.
2. A richiesta dello Stato membro interessato può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato I.
3. La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo entro il 15 novembre 2006, al 50 % entro il 1 dicembre 2006 e al 100 % entro il 15 dicembre 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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