Art. 4
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
In vigore dal 1 set 2005
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni
1. L’autorità nazionale responsabile della stesura della relazione nazionale annuale di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ della presente decisione sulla base dello schema di campionamento di cui all’, e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.
2. Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dell’indagine sono forniti dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.
3. I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
Storico versioni
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