Art. 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 1 set 2005
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità nazionale responsabile della stesura della relazione nazionale annuale di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ della presente decisione sulla base dello schema di campionamento di cui all’, e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione. 2.   Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dell’indagine sono forniti dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione. 3.   I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
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Raccolta dei dati, valutazione e relazioni (Art. 4 Decisione (UE) 2005/636) — Testo vigente | Portale Normativo