Art. 2

Schema del campionamento

In vigore dal 1 set 2005
Schema del campionamento 1.   Il campionamento necessario ai fini dell’indagine è organizzato dagli Stati membri ed effettuato dal 1o ottobre 2005 presso allevamenti che ospitano almeno 5 000 esemplari. In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di polli da carne di età adeguata. Tuttavia nei paesi in cui il numero previsto di gruppi da campionare è più elevato del numero delle aziende con più di 5 000 esemplari, per raggiungere il numero previsto si possono campionare fino a quattro gruppi nello stesso allevamento. Se possibile, i gruppi ulteriori di uno stesso allevamento dovrebbero provenire da locali di stabulazione diversi ed essere campionati in stagioni diverse. Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, possono anche essere prescelti allevamenti gradualmente inferiori fino a raggiungere, se possibile, il numero di 154 gruppi. Se il numero dei gruppi da campionare è ancora insufficiente, si possono campionare più di quattro gruppi nello stesso allevamento, privilegiando gli allevamenti di maggiori dimensioni. Per i paesi in cui meno dell’80 % dei polli da carne è ospite di allevamenti di più di 5 000 esemplari, possono essere prescelti dall’inizio allevamenti gradualmente inferiori. 2.   Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.
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