Art. 1
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali
In vigore dal 1 set 2005
Obiettivo dell’indagine e disposizioni generali
1. Viene eseguita un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. in tutta la Comunità fra gli esemplari da carne di Gallus gallus (di seguito «polli da carne») campionati nelle tre settimane che precedono la partenza dall’allevamento prescelto per il macello (di seguito «indagine»).
2. I risultati dell’indagine saranno utilizzati per fissare gli obiettivi comunitari di cui all’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
3. L’indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2005.
4. Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro di cui all' del regolamento (CE) n. 2160/2003.
Storico versioni
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