Art. 6
Mandato
In vigore dal 26 ago 2005
Mandato
1. Il mandato di un membro dello CSTEP ha una durata triennale ed è rinnovabile per altri periodi di tre anni.
2. Allo scadere di un triennio il presidente, i vicepresidenti e i membri dello CSTEP restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
3. Qualora un membro non partecipi attivamente ai lavori dello CSTEP, presenti un conflitto di interessi o desideri dimettersi, la Commissione può porre termine alle sue funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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