Art. 6

Mandato

In vigore dal 26 ago 2005
Mandato 1.   Il mandato di un membro dello CSTEP ha una durata triennale ed è rinnovabile per altri periodi di tre anni. 2.   Allo scadere di un triennio il presidente, i vicepresidenti e i membri dello CSTEP restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato. 3.   Qualora un membro non partecipi attivamente ai lavori dello CSTEP, presenti un conflitto di interessi o desideri dimettersi, la Commissione può porre termine alle sue funzioni.
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