Art. 4
Nomina dei membri dello CSTEP e costituzione di un elenco di riserva
In vigore dal 26 ago 2005
Nomina dei membri dello CSTEP e costituzione di un elenco di riserva
1. La Commissione nomina i membri dello CSTEP a partire da un elenco di candidati idonei. Tale elenco viene costituito a seguito della pubblicazione di un invito alla manifestazione di interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione.
2. I membri dello CSTEP sono nominati sulla base delle loro competenze e conformemente ad una distribuzione geografica tale da riflettere la diversità di problemi scientifici e di strategie esistenti nella Comunità.
3. Un elenco dei membri dello CSTEP viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è disponibile, insieme ad un breve curriculum vitae di ciascun membro, sul sito web della Commissione.
4. I candidati ritenuti idonei a partecipare ai lavori dello CSTEP, ma non nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. Tale elenco può essere utilizzato dalla Commissione per reperire candidati idonei al fine di sostituire i membri che si dimettono dal comitato conformemente all’, paragrafo 3.
5. L’elenco di riserva è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è inoltre disponibile sul sito web della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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